Sez. L, Sentenza n. 6814 del 08/08/1987 (Rv. 455013 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE PATTIZIA DEL RAPPORTO E DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - DISTINZIONE - DISTACCO DEL DIPENDENTE - MODIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE - CONFIGURABILITÀ - ATTRIBUZIONE AL PRESTATORE DI MANSIONI SUPERIORI DA PARTE DEL BENEFICIARIO DEL DISTACCO - TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE E CONFERIMENTO DEL GRADO E QUALIFICA SUPERIORE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DISTACCANTE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE PATTIZIA DEL RAPPORTO E DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - DISTINZIONE - DISTACCO DEL DIPENDENTE - MODIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE - CONFIGURABILITÀ - ATTRIBUZIONE AL PRESTATORE DI MANSIONI SUPERIORI DA PARTE DEL BENEFICIARIO DEL DISTACCO - TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE E CONFERIMENTO DEL GRADO E QUALIFICA SUPERIORE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DISTACCANTE.*
A differenza dell'ipotesi della sospensione pattizia del rapporto di lavoro - sospensione che è pienamente lecita e può dar luogo, durante la quiescenza del primo rapporto, ad un secondo rapporto di lavoro con altro soggetto - il disposto dell'art. 2103 cod. civ. trova applicazione nella ipotesi del distacco, che rappresenta null'altro che una modificazione delle modalità di esecuzione dell'obbligazione fondamentale del dipendente di prestare la sua opera, nel senso che questi non deve adempierla nei confronti del suo datore di lavoro, ma a favore di altro soggetto, seppur anche nell'interesse del primo, sicché durante il periodo di distacco perdura l'unico ed originario rapporto di lavoro. Pertanto, se il terzo beneficiario del distacco adibisce il lavoratore a mansioni superiori a quelle in precedenza svolte presso il datore di lavoro distaccante, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il trattamento economico relativo alle mansioni effettivamente svolte e al conferimento del grado e della qualifica superiore, senza che possa invocare la sua estraneità al conferimento di tali mansioni, dipendendo tale situazione esclusivamente dal suo provvedimento di distacco. (V 2786/86, mass n 445828; (V 1226/86, mass n 444700).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)