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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 231 del 1983

Decisione
decisa il 1983-07-15, depositata il 1983-07-21
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:231
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 14650

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni
  • Contributo obbligatorio all'onaosi
  • Ordinanza del giudice a quo
  • Omessa motivazione sulla rilevanza della questione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21, nella parte in cui prevedono un aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'ONAOSI (Opera ass. orfani sanitari italiani), con sede in Perugia, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto - in contrasto con le prescrizioni dell'art. 23, comma secondo, legge n. 87 del 1953 - priva di motivazione in punto di rilevanza.

Norme impugnate

  • art. 1 legge 31 gennaio 1949, n. 21
  • art. 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21

Parametri

Massima n. 14651

  • Previdenza e assistenza
  • Sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni
  • Contributo obbligatorio a onaosi
  • Impugnazione di atto non avente forza di legge
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 18 luglio 1957 (Statuto ONAOSI), nella parte in cui prevede un aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'ONAOSI (Opera ass. orfani sanitari italiani), con sede a Perugia, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., giacché l'atto contenente la norma impugnata è privo di forza di legge.

Norme impugnate

  • d.P.R. 18 luglio 1957

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 31 gennaio 1949, n. 21 (Aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia) e dell'art. 5 dello Statuto dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1979 dal Pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Sechi Anna Maria ed altri e l'Opera nazionale assistenza agli orfani dei Sanitari italiani - ONAOSI, iscritta al n. 764 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 del 29 dicembre 1979. Visti l'atto di costituzione dell'ONAOSI e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Michele Rossano.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza 15 maggio 1979, ha proposto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21 (aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'ONAOSI, con sede in Perugia) e dell'art. 5 Statuto dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
punto 2
Ritenuto che l'ordinanza di rinvio non contiene la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;
punto 3
Considerato, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice "a quo" di esporre, nella ordinanza di rinvio, i termini ed i motivi della questione; che di conseguenza, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze nn. 26, 27, 51, 60 del 1983), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
punto 4
Considerato, inoltre, che sussiste altro motivo di manifesta inammissibilità perché l'impugnato art. 5 dello Statuto dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, è atto privo di forza di legge e, quindi, non è assoggettabile al controllo di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21 (aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da Pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani con sede in Perugia) e dell'art. 5 Statuto dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, proposta dal Pretore di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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