Sez. 1, Sentenza n. 2706 del 04/05/1981 (Rv. 413471 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE - DISCIPLINA TRANSITORIA EX ART 77, SECONDO COMMA, DEL DPR N 634 DEL 1972 - RAPPORTI TRIBUTARI DERIVANTI DA ATTI FORMATI ANTERIORMENTE A DETTO DPR - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA PREVIGENTE - CONDIZIONE - PORTATA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE - DISCIPLINA TRANSITORIA EX ART 77, SECONDO COMMA, DEL DPR N 634 DEL 1972 - RAPPORTI TRIBUTARI DERIVANTI DA ATTI FORMATI ANTERIORMENTE A DETTO DPR - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA PREVIGENTE - CONDIZIONE - PORTATA.*
Poiche l'imposta di registro e imposta d'atto e la disciplina tributaria da adottare in merito all'atto e quella vigente al momento in cui l'atto e stato posto in essere, la disposizione transitoria di cui all'art 77, comma secondo, DPR n 634 del 1972, (disciplina dell'imposta di registro), secondo cui 'i rapporti tributari derivanti da Atti formati prima dell'entrata in vigore del detto DPR n 634 sono regolati dalle Disposizioni anteriori, purche il termine stabilito per la richiesta di registrazione non sia ancora scaduto a tale datà , deve intendersi nel senso che i rapporti tributari derivanti da Atti formati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sono regolati dalle Disposizioni anteriori, anche se il termine stabilito per la richiesta di registrazione non sia ancora scaduto, in considerazione del significato attribuibile alla congiunzione 'purché e per evitare una interpretazione in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto si finirebbe con il disciplinare in modo diseguale situazioni sostanzialmente uguali, ove si ritenesse che, in caso di scadenza del termine di registrazione, dovesse applicarsi la nuova normativa. (V 5981/79, mass n 402668).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)