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Sez. 2, Sentenza n. 5981 del 17/11/1979 (Rv. 402668 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - GIUDIZIO CIVILE ED ADEMPIMENTI FISCALI - OBBLIGHI E RESPONSABILITA DI GIUDICI, CANCELLIERI, AVVOCATI E PROCURATORI - DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART 63 DEL DPR N 634 DEL 1972 - APPLICABILITA IMMEDIATA AI GIUDIZI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE.*
Stato
decisa il 1979-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402668-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - GIUDIZIO CIVILE ED ADEMPIMENTI FISCALI - OBBLIGHI E RESPONSABILITA DI GIUDICI, CANCELLIERI, AVVOCATI E PROCURATORI - DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART 63 DEL DPR N 634 DEL 1972 - APPLICABILITA IMMEDIATA AI GIUDIZI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE.*

A differenza dell'art 77 del DPR 26 ottobre 1972 n 634 - il quale stabilisce, fra l'altro, l'applicabilita della nuova disciplina della imposta di registro agli Atti formati dopo la sua entrata in vigore nonche ai 'rapporti tributarì derivanti da Atti formati prima dell'entrata in vigore della nuova legge, purche sia scaduto il termine fissato per la registrazione - le Disposizioni dello art 63 dello stesso DPR, al pari di quelle degli artt 106 e 108 del RD 30 dicembre 1923 n 3269, hanno natura e carattere squisitamente processuale, essendo destinate a regolare non gia il rapporto tributario bensi unicamente le modalita di produzione in giudizio di documenti soggetti a registrazione. Pertanto, in applicazione del principio tempus regit actum, l'art 63 del DPR 26 ottobre 1972 n 634 - il quale, innovando la precedente disciplina, consente la produzione od esibizione davanti ai giudici e agli arbitri di Atti soggetti a termine fisso e non registrati, facendo solo Obbligo al cancelliere, al segretario o all'arbitro di inviare tali Atti, o copia autentica di essi, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dal deposito o dalla pubblicazione del provvedimento emesso in base agli Atti medesimi - e d'immediata applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, a nulla rilevando che i documenti da produrre in giudizio siano stati formati precedentemente. (Conf 432/76, mass n 379081).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 106 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 108 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 63, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)