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Sez. 1, Sentenza n. 288 del 07/02/1970 (Rv. 345156 - 01)

FALLIMENTO - SOCIETA - IN GENERE - CESSAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA - TERMINE PER LA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - DECORRENZA - CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO A TUTTE LE SOCIETA.*
Stato
decisa il 1970-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345156-01

FALLIMENTO - SOCIETA - IN GENERE - CESSAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA - TERMINE PER LA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - DECORRENZA - CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO A TUTTE LE SOCIETA.*

L'Estinzione della societa postula il completamento della liquidazione, per cui, fino a quando esiste un debito sociale, continua ad esistere la societa e, solo con l'effettiva chiusura della liquidazione, ha inizio il decorso del termine di un anno entro il quale puo essere ancora dichiarato il fallimento. Tale principio vale tanto per le societa di capitali quanto per quelle di persone (e, relativamente a queste ultime, tanto se regolarmente costituite, quanto se irregolari) e comporta l'assoggettabilita al fallimento delle societa che non abbiano estinto tutti i rapporti passivi, quale che sia il momento nel quale esse abbiano cessato di compiere Atti materiali di Esercizio dell'impresa. (V 1849-68, massima n 333795 1152-67, massima n 327579).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456, Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2323, Cod. Civ. art. 2311, Cod. Civ. art. 2309, Cod. Civ. art. 2272, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)