Sez. 1, Sentenza n. 1152 del 26/05/1967 (Rv. 327579 - 01)
FALLIMENTO - SOCIETA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - RITIRO DAL COMMERCIO - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA*
FALLIMENTO - SOCIETA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - RITIRO DAL COMMERCIO - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA*
L'Estinzione delle societa commerciali postula il completamento della liquidazione per cui sin tanto che esiste un debito sociale continua ad esistere la societa. Ed e soltanto con l'effettiva chiusura della liquidazione che ha inizio il decorso del termine di un anno, previsto dall'art. 10 della legge fallimentare per la dichiarazione di fallimento. Tale principio vale tanto per le societa di capitali che per quelle di persone e, relativamente a queste ultime, tanto se regolarmente costituite quanto se irregolari, e comporta l'assoggettabilita al fallimento delle societa che non abbiano estinto tutti i rapporti passivi, quale che sia il momento nel quale esse abbiano cessato di compiere Atti materiali dell'Esercizio dell'impresa. (Cfr. 2187-65, 2125-63, 150-55).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)