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Sez. 4, Sentenza n. 20225 del 24/04/2014 Ud. (dep. 15/05/2014) Rv. 259379 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Caducazione implicita della disposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259379-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come modificata dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, non costituisce più una circostanza attenuante ma una ipotesi autonoma di reato, la quale conserva una propria giustificazione sistematica anche nel mutato quadro di riferimento generale, operante una distinzione del trattamento sanzionatorio a seconda che la condotta incriminata riguardi le "droghe pesanti" o le "droghe leggere", tale da non risultare contrastante con l'art. 3 Cost.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 2, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., DPR 10/09/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)