Sez. 4, Sentenza n. 10514 del 28/02/2014 Ud. (dep. 05/03/2014) Rv. 259360 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990 - Fattispecie autonoma di reato - Configurabilità - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Caducazione implicita della disposizione - Esclusione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come modificata dall'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, non costituisce più una circostanza attenuante ma una ipotesi autonoma di reato, la quale non è stata implicitamente caducata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e conserva una propria giustificazione sistematica anche nel mutato quadro di riferimento generale, operante una distinzione del trattamento sanzionatorio a seconda che la condotta incriminata riguardi le "droghe pesanti" o le "droghe leggere".
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 2, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)