Sez. 3, Sentenza n. 42922 del 23/10/2002 Ud. (dep. 19/12/2002) Rv. 223089 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA | Nomina di due difensori - Attività difensiva affidata in concreto ad uno solo di essi - Omesso avviso di fissazione dell'udienza davanti al giudice di appello al condifensore - Nullità assoluta - Esclusione - Nullità relativa - Sussistenza.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA
Nel caso in cui l'imputato, dopo aver nominato due difensori, si sia in concreto avvalso di uno solo di essi, affidandogli la propria difesa in ogni atto, adempimento o fase del procedimento, deve ritenersi che abbia inteso affidare le attività defensionali al difensore che lo ha effettivamente assistito, senza che ciò comporti la revoca della nomina al condifensore. Ne consegue che la nullità derivante dagli omessi avvisi a quest'ultimo del deposito della sentenza di primo grado e della fissazione dell'udienza davanti al giudice d'appello, configurano ipotesi di nullità relative, che devono essere eccepite nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art. 181 comma 3 dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)