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Sez. 2, Sentenza n. 47155 del 23/09/2004 Ud. (dep. 03/12/2004) Rv. 230616 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - procedimento - avviso alle parti | Omissione dell'avviso per uno dei due difensori dell'imputato - Nullità relativa - Sussistenza - Limite di deducibilità - Indicazione.
Stato
decisa il 2004-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230616-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - procedimento - avviso alle parti

Nel procedimento camerale l'omissione dell'avviso d'udienza per uno dei due difensori dell'imputato comporta una nullità relativa, la quale, nel caso in cui neppure il difensore avvisato prenda parte all'adempimento (chè altrimenti, per il secondo comma dell'art. 182 cod. proc. pen., sussisterebbe l'onere di eccepire il vizio prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto nullo), può essere dedotta anche in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento. (Fattispecie relativa a giudizio di appello con rito abbreviato. In motivazione la Corte - premesso come l'avviso ad uno dei due difensori escluda che si determini mancata assistenza dell'interessato a norma dell'art. 178 lett. c), e dunque nullità insanabile - ha osservato che nel procedimento camerale manca una fase assimilabile alle formalità di apertura del dibattimento, e che non può dunque valere la soglia preclusiva di cui al terzo comma dell'art. 181 cod. proc. pen., dovendosi di conseguenza applicare la disposizione del quarto comma della stessa norma).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)