Sez. 2, Sentenza n. 490 del 06/06/1975 Ud. (dep. 15/01/1976) Rv. 131868 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RILEVANZA PROBATORIA - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RILEVANZA PROBATORIA - CONDIZIONI.*
La chiamata di correo puo costituire elemento di prova idoneo e sufficiente ai fini del giudizio di colpevolezza nei confronti con l'accusato, sia per le sue caratteristiche ed il suo contenuto intrinseco, sia, in particolare, in presenza di elementi e di circostanze che ne confermino la veridicita e l'attendibilita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)