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Sez. 1, Sentenza n. 1808 del 05/07/1988 Cc. (dep. 02/08/1988) Rv. 178997 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - ESAME - CRITERI - CASO DI SPECIE.*
Stato
decisa il 1988-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178997-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - ESAME - CRITERI - CASO DI SPECIE.*

Le dichiarazioni accusatorie dei cosiddetti pentiti devono passare attraverso il vaglio sia della loro attendibilità intrinseca (con riferimento alla personalità dell'autore, ai motivi ed alle occasioni che le hanno determinate, alla precisione e alla costanza del loro contenuto e alle altre modalità a tal fine in concreto rilevanti) sia della loro attendibilità estrinseca, desumibile da elementi obbiettivi di riscontro. (nella specie, il tribunale aveva fatto affidamento solo sulla attendibilità intrinseca senza "spendere una parola sulla attendibilità estrinseca"). (V mass n 121769; (V mass n 121770; (V mass n 131868; (V mass n 139644; (V mass n 157406; (V mass n 158584; (V mass n 163155).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 389 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 450 bis CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 304 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)