Sez. 1, Sentenza n. 6551 del 04/07/1998 (Rv. 516956 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Introduzione del giudizio dinanzi alla Corte di appello - In epoca successiva al 30 aprile 1995 - Trattazione della causa - Forma - Collegiale (art. 350 cod. proc. civ.) - Legittimità - Incompatibilità della trattazione collegiale con il giudizio di delibazione in materia matrimoniale - Esclusione.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
La trattazione del giudizio di delibazione di sentenze dei tribunali ecclesiastici, introdotto dinanzi alla competente Corte di appello in epoca successiva al 30 aprile 1995, va condotta (in mancanza di norme esplicitamente derogatorie) in forma collegiale, giusto disposto dell'art. 350, nuovo testo, cod. proc. civ., non ponendosi tale tipo di trattazione in termini di incompatibilità con le esigenze del giudizio di delibazione "de quo".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)