Sez. 1, Sentenza n. 365 del 14/01/2003 (Rv. 559659 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE | Corte d'appello - Trattazione della causa - Forma - Collegiale (art. 350 cod. proc. civ.) - Applicabilità nei giudizi rimessi alla corte d'appello in unico grado - Sussistenza - Fattispecie in tema di riconoscimento di sentenza straniera.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE
La forma di trattazione collegiale, prevista dall'art. 350 cod. proc. civ., deve essere utilizzata, oltre che per i processi in secondo grado, anche per quelli attribuiti, in unico grado di merito, alla competenza funzionale della corte d'appello, essendo operante nell'ordinamento processuale il principio (esplicitato negli artt. 400 e 404 cod. proc. civ.) per cui, davanti al giudice adito, si osservano le forme proprie dei procedimenti davanti a lui, se non è altrimenti stabilito. (Principio espresso in relazione ad un giudizio di riconoscimento della sentenza straniera ai sensi degli artt. 64 e ss. della legge 31 maggio 1995, n. 218).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 55, Cod. Proc. Civ. art. 400, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)