Sez. 3, Sentenza n. 3251 del 09/10/1969 (Rv. 343265 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - LIMITI.*
Il giudice dell'impugnazione deve rimettere la causa a quello di primo grado soltanto nelle ipotesi previste negli articoli 353 e 354 cod proc civ. in ogni altro caso, i vizi che inficiano il giudizio svoltosi in primo grado non possono configurarsi altrimenti che come vizi della decisione, da correggersi dal giudice di appello. (Conf 2052 68 massima 334171 2558-67 massima n 329911 407-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)