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Sez. 3, Sentenza n. 3251 del 09/10/1969 (Rv. 343265 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-10-09
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343265-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - LIMITI.*

Il giudice dell'impugnazione deve rimettere la causa a quello di primo grado soltanto nelle ipotesi previste negli articoli 353 e 354 cod proc civ. in ogni altro caso, i vizi che inficiano il giudizio svoltosi in primo grado non possono configurarsi altrimenti che come vizi della decisione, da correggersi dal giudice di appello. (Conf 2052 68 massima 334171 2558-67 massima n 329911 407-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)