Sez. 3, Sentenza n. 3725 del 21/10/1976 (Rv. 382421 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
Il giudice dell'impugnazione deve rimettere la causa a quello di primo grado soltanto nelle ipotesi previste negli articoli 353 e 354 cod proc civ. in ogni altro caso, i vizi che inficiano il giudizio svoltosi in primo grado non possono configurarsi altrimenti che come vizi della decisione, da correggersi dal giudice di appello. (Conf 3251/69, mass n 343265; (Conf 2052/68, mass n 334171; (Conf 3558/67, mass n 329911; (Conf 407/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)