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Sez. 3, Sentenza n. 336 del 24/04/1974 Ud. (dep. 16/01/1975) Rv. 129021 - 01

EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - GUARDIE MUNICIPALI - INCOMBENZE - NATURA AMMINISTRATIVA - OSSERVANZA DELLE GARANZIE DIFENSIVE - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1974-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129021-01

EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - GUARDIE MUNICIPALI - INCOMBENZE - NATURA AMMINISTRATIVA - OSSERVANZA DELLE GARANZIE DIFENSIVE - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO.*

Le incombenze delle guardie municipali, volte a compiere rilevazioni, indagini e inchieste, ad evitare e rinnovare violazioni di norme edilizie e ad ottenerne il positivo adempimento, hanno natura amministrativa e non implicano l'osservanza delle norme processuali poste a garanzia del diritto di difesa, anche se esse possono eventualmente dar luogo a denuncia all'autorita giudiziaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)