Sez. 3, Sentenza n. 4430 del 02/02/1981 Ud. (dep. 13/05/1981) Rv. 148811 - 01
EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - ATTIVITA DEGLI ORGANI COMUNALI - NATURA AMMINISTRATIVA - OSSERVANZA DELLE GARANZIE DIFENSIVE - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO.*
EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - ATTIVITA DEGLI ORGANI COMUNALI - NATURA AMMINISTRATIVA - OSSERVANZA DELLE GARANZIE DIFENSIVE - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO.*
L'attivita degli organi comunali volta ad assicurare, mediante vigilanza, rilevazioni, indagini ed inchieste, l'osservanza della normativa edilizia, ha natura amministrativa e non richiede l'ottemperanza delle norme processuali poste a garanzia dei diritti di difesa, anche se eventualmente le risultanze di tale attivita possono dar luogo a denuncia all'autorita giudiziaria. (Conf mass nn 129021 e 135733).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)