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Sez. 1, Sentenza n. 6522 del 29/05/1992 (Rv. 477457 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali anteriori alla riforma tributaria del 1972) - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni | Residui di processi produttivi industriali - Rifiuti solidi urbani - Configurabilità - Eliminazione diretta ad opera del produttore - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477457-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali anteriori alla riforma tributaria del 1972) - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i residui di processi produttivi industriali (nella specie, "sfridi" della lavorazione del peltro) rientrano fra detti rifiuti, anche alla stregua dei principi fissati dalla Corte di Giustizia della CEE con la sentenza del 28 marzo 1989 in cause riunite n. 206 e n. 207 del 1988, e, in considerazione della loro eliminazione direttamente ad opera del produttore, ancorché mediante cessione a terzi ove siano suscettibili di recupero, si sottraggono all'indicata tassazione, secondo le previsioni del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 (abrogative, per incompatibilità, delle disposizioni di precedenti leggi regionali che abbiano contenuto difforme, quali quelle della legge della Regione Lombardia 7 giugno 1980 n. 94).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 07/07/1980 num. 94, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 2, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 3 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 21, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 32 CORTE COST., Decreto Legge 09/09/1988 num. 397 CORTE COST., Legge 09/11/1988 num. 475 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)