Sez. 5, Sentenza n. 9000 del 12/05/2004 (Rv. 572816 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Residui di processi produttivi industriali - Rifiuti solidi urbani - Configurabilità - Eliminazione diretta ad opera del produttore - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel regime dettato dal RD n. 1175 del 1931, novellato dall'art. 21 d.P.R. n. 915 del 1982, e dall'art. 3 di tale ultimo decreto, costituiscono rifiuti anche i residui recuperabili dei processi produttivi industriali, ceduti a titolo oneroso dal produttore a terzi, attesa l'identità concettuale tra i residui utilizzabili e le materie prime secondarie, come definite dall'art. 2, co. 1, L. n. 475 del 1988, e la non intervenuta operatività della disciplina differenziata, dichiarata espressamente necessaria dal successivo co. 6, per escluderle dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento di rifiuti. Tuttavia, la tassa non è dovuta laddove il soggetto passivo non può usufruire del servizio per essere i rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani (Nella specie: materiali in alluminio, ottone, ferro e rame, non compresi nell'elencazione della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, paragrafo 1.1.1., ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai sensi dell'art. 4, lett. e) del d.P.R. n. 915 del 1982).
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 21, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 CORTE COST., Legge 09/11/1988 num. 475 art. 2 com. 1, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 3 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 4 lett. E CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)