Sez. 2, Sentenza n. 7131 del 06/03/1972 Ud. (dep. 26/10/1972) Rv. 122161 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - VALUTAZIONE DELL'ATTENUANTE EX ART 62 N 4 COD PEN - CRITERI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - VALUTAZIONE DELL'ATTENUANTE EX ART 62 N 4 COD PEN - CRITERI.*
Ai fini di concedere o negare la circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 4 cod pen(danno patrimoniale di speciale tenuita)nell'ipotesi del reato continuato, la valutazione del danno deve farsi con riferimento ai singoli episodi delittuosi, ma il beneficio non puo trovare applicazione ove la speciale tenuita non ricorra in tutti i fatti unificati dal vincolo della continuazione o in rapporto alla violazione di maggiore gravita presa in considerazione per determinare la pena base.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)