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Sez. 2, Sentenza n. 307 del 25/06/1973 Ud. (dep. 12/01/1974) Rv. 125954 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - VALUTAZIONE DELL'ATTENUANTE EX ART 62 N 4 COD PEN - CRITERI.*
Stato
decisa il 1973-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125954-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - VALUTAZIONE DELL'ATTENUANTE EX ART 62 N 4 COD PEN - CRITERI.*

Ai fini della concessione o del diniego della circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 4 cod pen (danno patrimoniale di speciale tenuita) nell'ipotesi di reato continuato, la valutazione del danno deve farsi con riferimento ai singoli episodi delittuosi, ma il beneficio non puo trovare applicazione ove la speciale tenuita non ricorra in tutti i fatti unificati dal vincolo della continuazione o in rapporto alla violazione di maggiore gravita presa in considerazione per determinare la pena base. (Conf 122161, anno 1972).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)