Sez. U, Sentenza n. 975 del 01/02/1997 (Rv. 502148 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PRETORE | Sezione distaccata della pretura circondariale - Ufficio autonomo - Esclusione - Potere di organizzazione dell'ufficio - Spettanza al pretore dirigente della pretura circondariale.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITÀ GIUDIZIARIA - PRETORE
Per effetto del disposto dell'art. 34 dell'ordinamento giudiziario (che prevede che i pretori ed i vice pretori onorari addetti alle preture svolgono il lavoro giudiziario loro assegnato dal pretore titolare o dal magistrato che presiede la sezione ai sensi dell'art. 39 ord. giud. quando si tratta di pretura costituita in sezioni) spetta al titolare della pretura stessa e non già al magistrato assegnato alla medesima sezione, il cui status non è riconducibile a quello del magistrato preposto alla presidenza di una delle sezioni in cui può essere costituito l'ufficio di pretura secondo l'art. 35 ord. giud., il potere di assegnare il lavoro giudiziario ai vice pretori onorari residenti nel luogo dove ha sede una sezione distaccata della pretura circondariale, sezione che non costituisce un ufficio giudiziario autonomo rispetto alla pretura circondariale, sicché tra esse neppure è ipotizzabile un riparto di competenze, bensì vi è una mera ripartizione delle controversie nell'ambito della competenza attribuita allo stesso ufficio.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 34 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 39 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)