Sez. L, Sentenza n. 6228 del 01/07/1994 (Rv. 487255 - 01)
Risarcimento del danno - "Compensatio lucri cum danno" | Operatività con una pensione privilegiata del danneggiato - Esclusione.
Risarcimento del danno - "Compensatio lucri cum danno"
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, non può farsi luogo all'applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" nel caso in cui il danneggiato venga a percepire una pensione privilegiata, poiché questa non viene attribuita per il fatto che la persona offesa è stata vittima di un fatto illecito, ma solo perché, sussistendone le condizioni di legge o di contratto (morte), i superstiti hanno diritto a quel determinato tipo di pensione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)