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Sez. L, Sentenza n. 7632 del 15/04/2015 (Rv. 635162 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Conversione in contratto a tempo indeterminato per nullità del termine - Ricorso per cassazione - Omessa impugnazione del capo di sentenza di rigetto del risarcimento - Mera contestazione della natura della disdetta - Conseguenza - Disciplina di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2015-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635162-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno per conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, la disciplina dell'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, pur applicabile a tutti i giudizi pendenti, in ogni stato e grado, non può essere applicata in caso di ricorso di legittimità che non rechi come valido e pertinente motivo di impugnazione la quantificazione dell'indennità in relazione al diniego di risarcimento statuito con la pronuncia impugnata, ma, senza contestare tale esclusione come illegale o iniqua, si limiti a chiedere il risarcimento attesa la natura di licenziamento della disdetta del rapporto di lavoro a termine.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)