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Sez. U, Sentenza n. 21691 del 27/10/2016 (Rv. 641723 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | "Ius superveniens" retroattivo intervenuto tra la sentenza impugnata ed il ricorso - Applicabilità nel giudizio di legittimità - Formulazione del motivo - Mera invocazione della nuova disciplina - Ammissibilità
Stato
decisa il 2016-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641723-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l'operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)