Sez. 6 - 5, Sentenza n. 3001 del 13/02/2015 (Rv. 634634 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atti impugnabili - Istanza di rettifica della rendita catastale - Diniego tacito - Inclusione - Fondamento - Giurisdizione tributaria - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il silenzio-rigetto, con cui l'amministrazione conferma la precedente rendita catastale, respingendo l'istanza di variazione presentata dal contribuente, deve considerarsi atto tacito riguardante le operazioni catastali di attribuzione di rendita ed è, quindi, impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, norma che si riferisce a tutti gli atti catastali, in qualsiasi forma adottati, idonei a produrre effetti giuridici negativi in capo al proprietario di un bene immobile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)