diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 19379 del 15/07/2008 (Rv. 604240 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atti impugnabili - Rifiuto della modifica della rendita catastale - Inclusione - Fondamento - Giurisdizione tributaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604240-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs n. 546 del 1992 stabilisce che può essere presentato ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3, del medesimo d.lgs, norma quest'ultima che annovera nell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti "l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo.... nonché quelle, concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale". L'atto di diniego della variazione catastale emesso dall'Ute, a seguito di richiesta del contribuente, ha senza dubbio ad oggetto una delle operazioni catastali menzionate nel citato art. 2 - ed in particolare l'attribuzione della rendita catastale all'immobile posseduto - ed è quindi impugnabile dinanzi le commissioni tributarie.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. F CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)