diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1393 del 11/04/1975 (Rv. 374942 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITA - ART 7 DEL CCNL 1 MAGGIO 1956 PER I LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE CONFEZIONI IN SERIE - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1975-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374942-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITA - ART 7 DEL CCNL 1 MAGGIO 1956 PER I LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE CONFEZIONI IN SERIE - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA - LEGITTIMITA.*

Premessa la piena legittimita della liquidazione dell'indennita di anzianita secondo il sistema cosiddetto 'a scaglionì e la sua conformita ai principi stabiliti dall'art 2120 cod civ, la clausola di cui all'art 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro primo maggio 1956 per i lavoratori addetti all'industria delle confezioni in serie, secondo cui ogni tre anni di lavoro prestato nella categoria inferiore vengono considerati, ai fini della Determinazione dell'indennita di anzianita a fine rapporto nella categoria superiore, come un anno di prestazione lavorativa in detta ultima categoria, non costituisce disconoscimento della intera durata del rapporto di lavoro, ma solo l'indicazione di un diverso coefficiente di calcolo, nel senso che per ogni anno di lavoro prestato nella categoria inferiore deve assumersene a base del calcolo un terzo rispetto al coefficiente stabilito per la Determinazione dell'indennita, avuto riguardo alla categoria di appartenenza e all'ultima retribuzione. In tal modo, infatti, si conferisce unicamente un valore diverso al coefficiente, in relazione alla diversa qualita del lavoro prestato e alla diversa quantita della spettante e corrisposta retribuzione. (Conf 2130/72, mass n 359379).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 01/05/1965 num. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)