Sez. L, Sentenza n. 4723 del 29/08/1979 (Rv. 401288 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI DI AMMINISTRAZIONE E DI CASSA, OLTRE CHE DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI DI AMMINISTRAZIONE E DI CASSA, OLTRE CHE DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Ai fini delle spettanze retributive per il personale dipendente degli appaltatori della riscossione delle imposte di consumo, che abbia espletato oltre che funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione, proprie degli agenti, anche diverse - ancorche temporanee e sussidiarie - mansioni di amministrazione e di cassa, anche di carattere direttivo, non e sufficiente il criterio della prevalenza delle mansioni, ma deve trovare applicazione la normativa dell'art 2103 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1940
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)