Sez. L, Sentenza n. 6419 del 17/05/2000 (Rv. 536614 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE | Svolgimento di mansioni promiscue appartenenti a diversi livelli contrattuali - Accertamento della retribuzione spettante - Criteri - Giudizio di adeguatezza rispetto alla quantità e qualità del lavoro complessivamente svolto - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE
Nel caso di svolgimento di mansioni lavorative promiscue appartenenti a diversi livelli contrattuali, ove l'accertamento abbia ad oggetto solo il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni svolte, non deve necessariamente procedersi all'unificazione di queste ultime in un unitario livello, in base ad un criterio di prevalenza, ben potendo il giudice limitarsi ad acclarare la corrispondenza delle singole mansioni ai singoli livelli contrattuali e, sulla base di questa corrispondenza, accertare - mediante valutazione sottratta al giudizio di legittimità, se congruamente motivata - la retribuzione adeguata al complessivo lavoro svolto, dando rilievo sia alla distribuzione quantitativa delle mansioni che alla qualità del lavoro prestato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)