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Sez. 3, Sentenza n. 4155 del 17/10/1989 (Rv. 463864 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - DANNI DA IMMOBILE CONCESSO - LOCAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463864-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - DANNI DA IMMOBILE CONCESSO - LOCAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO - PERSISTENZA.*

In caso di danni provocati a terzi a causa di difetti strutturali dell'edificio o di carenze di elementi accessori in esso stabilmente incorporati dal proprietario, la responsabilità di questi non viene meno per effetto della locazione ad altri dell'edificio con i suoi accessori, poiché il contratto di locazione non esclude la responsabilità ex art. 2053 cod. civ. ed il dovere di vigilanza sull'efficienza dell'edificio e dei suoi impianti ex art. 2051 cod. civ.. (Conf 6407/1987, mass n 454687).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)