Sez. 3, Sentenza n. 6407 del 22/07/1987 (Rv. 454687 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - DANNI DA IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO - SUSSISTENZA - DISCIPLINA VINCOLISTICA DELLE LOCAZIONI - IRRILEVANZA.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - DANNI DA IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO - SUSSISTENZA - DISCIPLINA VINCOLISTICA DELLE LOCAZIONI - IRRILEVANZA.*
L'Obbligo di custodia e la relativa responsabilità verso i terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., non vengono meno per il proprietario dell'immobile concesso in locazione, essendo la temporanea sottrazione della cosa alla sua disponibilità compatibile con la permanenza di un effettivo potere fisico di controllo sulle unità immobiliari, con conseguente Obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione e sull'efficienza delle strutture edilizie e degli impianti. Nè la mera facoltà, concessa dalla legislazione vincolistica ai conduttori di procedere direttamente alle riparazioni importanti ed improrogabili della res locata (art. 41 della legge n. 253 del 1950), fa venir meno tale Obbligo di custodia a carico dei proprietari-locatori e la conseguente loro responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati dalla cosa stessa. (V 433/87, mass n 450174; (V 1589/85, mass n 439574; (V 6467/81, mass n 417298).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)