Sez. L, Sentenza n. 3155 del 14/03/1992 (Rv. 476275 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Sentenza di liquidazione del credito di lavoro con la rivalutazione e gli interessi - Ulteriore rivalutazione dovuta fino al tempo del pagamento - Computo.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria
Dopo la sentenza che liquida il credito di lavoro, con la rivalutazione e gli interessi ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., l'ulteriore rivalutazione, spettante fino al tempo del pagamento, resta sempre disciplinata dalla citata norma, e, pertanto, va computata sull'ammontare originario del credito, non sulla somma globalmente accordata da quella pronuncia (comprensiva di rivalutazione ed interessi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)