diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2915 del 04/04/1997 (Rv. 503481 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - INTERESSI, FRUTTI ED ACCESSORI MATURATI DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA | Credito di valore avente fin dall'origine espressione monetaria - Ulteriore rivalutazione da parte del giudice d'appello - Base di calcolo - Somma rivalutata dal giudice di primo grado - Esclusione - Riferimento al capitale iniziale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503481-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - INTERESSI, FRUTTI ED ACCESSORI MATURATI DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA

Nel caso di debiti di valore aventi fin dall'origine espressione monetaria, il giudice d'appello, nel riconoscere, anche d'ufficio, la rivalutazione dovuta per la variazione del potere d'acquisto della moneta nel periodo successivo alla decisione di primo grado, e nel fare applicazione a tal fine della percentuale di rivalutazione relativa a quest'ultimo periodo, deve prendere a base del calcolo l'originario importo del credito e non quello risultante dalla rivalutazione del credito operata dal giudice di primo grado. (Fattispecie relativa a credito restitutorio della parte non inadempiente, nella risoluzione del contratto per inadempimento; sulla qualificazione del medesimo come credito di valore si era formato il giudicato interno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)