Sez. 5, Sentenza n. 11271 del 27/08/2001 (Rv. 549077 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Fabbricati indicati alla lettera d), primo periodo, del secondo comma dell'art. 25 del d.P.R. n. 643 del 1972 - Esenzione dall'INVIM straordinaria ex art. 1, comma secondo, del D.L. n. 299/91 - Applicabilità - Condizioni - Contrasto della disposizione di esenzione con gli artt. 3 e 53 della Cost. - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)
L'esenzione dall'INVIM straordinaria, a norma dell'art. 1, comma secondo, del D.L. 13 settembre 1991, n. 299, conv. con legge 18 novembre 1991 n. 363, dei fabbricati indicati alla lettera d), primo periodo, del secondo comma dell'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, è subordinata ad una duplice condizione: quella della durata della strumentalità dell'immobile per oltre la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore e quella della persistenza di tale strumentalità alla data del 31 ottobre 1991, senza che la disposizione di esenzione, così interpretata, si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 art. 1 CORTE COST., Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)