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Sez. 1, Sentenza n. 10731 del 15/12/1994 (Rv. 489215 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | I.N.V.I.M. decennale - Esenzione - Destinazione degli immobili all'esercizio delle attività istituzionali dell'ente - Necessità soltanto per alcuni enti - Conseguente contrasto dell'art. 25, D.P.R. n. 643 del 1972 con gli artt. 3 e 53 della Cost. - Esclusione -.
Stato
decisa il 1994-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489215-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

La subordinazione per alcuni enti pubblici della esenzione dall'I.N.V.I.M. decennale sugli immobili alla destinazione degli stessi all'esercizio delle attività istituzionali dell'ente, mentre per altri enti (quelli previsti nella lettera a) del secondo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 643 del 1972 - e cioè Stato, Regioni, Province, Comuni e relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica - e quelli previsti dall'art. 8 della sopravvenuta legge 16 dicembre 1977 n. 904 - e cioè benefici ecclesiastici _) è prevista l'esenzione (totale) dall'I.N.V.I.M. decennale sugli immobili, senza che rilevi la specifica destinazione di questi, non pone l'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, sia perché la "ratio" dell'esenzione consiste non nelle finalità istituzionali degli enti, ma nella destinazione dei singoli immobili, sia perché le esenzioni e le agevolazioni fiscali hanno carattere derogatorio e quindi la loro previsione è rimessa esclusivamente alla valutazione del legislatore, sia perché la disciplina applicata ai benefici ecclesiastici ha il connotato della specialità in ragione della particolare collocazione nei confronti della Repubblica del titolare dei beni e delle peculiari finalità perseguite nell'adempimento di specialissimi doveri, connotazioni che impediscono raffronti tra situazioni oggettivamente e soggettivamente non omogenee.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., Legge 16/12/1977 num. 904 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)