Sez. 2, Sentenza n. 335 del 14/01/1980 (Rv. 403724 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA (VENDITA PER CONTO DI CHI SPETTA) - IN DANNO DEL VENDITORE - ACQUISTO A SPESE DEL VENDITORE DELLE COSE FUNGIBILI NON CONSEGNATE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA (VENDITA PER CONTO DI CHI SPETTA) - IN DANNO DEL VENDITORE - ACQUISTO A SPESE DEL VENDITORE DELLE COSE FUNGIBILI NON CONSEGNATE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
L'Esercizio della facolta prevista dall'art 1516 cod civ (acquisto a spese del venditore delle cose fungibili non consegnate) soddisfa completamente l'interesse del creditore alla prestazione dedotta in contratto, restando salvo soltanto il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel conseguimento della prestazione e per l'eventuale maggior prezzo erogato. (nella specie i giudici di merito avevano condannato il venditore inadempiente non solo a rimborsare al compratore la somma da lui erogata in piu del prezzo convenuto per l'acquisto della merce presso terzi, ma anche ad eseguire la pattuita fornitura).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)