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Sez. 2, Sentenza n. 3963 del 09/06/1983 (Rv. 428901 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA (VENDITA PER CONTO DI CHI SPETTA) - IN DANNO DEL VENDITORE - DIRITTO DEL COMPRATORE ALLA DIFFERENZA DI PREZZO EX ART. 1516, COMMA SECONDO, COD. CIV. - CONTENUTO RISARCITORIO - CONSEGUENZE - LIQUIDAZIONE DI TALE DIFFERENZA DI PREZZO CON RINVIO A SEPARATO GIUDIZIO DELLA LIQUIDAZIONE DEL MAGGIOR DANNO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428901-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - INADEMPIMENTO - ESECUZIONE COATTIVA (VENDITA PER CONTO DI CHI SPETTA) - IN DANNO DEL VENDITORE - DIRITTO DEL COMPRATORE ALLA DIFFERENZA DI PREZZO EX ART. 1516, COMMA SECONDO, COD. CIV. - CONTENUTO RISARCITORIO - CONSEGUENZE - LIQUIDAZIONE DI TALE DIFFERENZA DI PREZZO CON RINVIO A SEPARATO GIUDIZIO DELLA LIQUIDAZIONE DEL MAGGIOR DANNO - INAMMISSIBILITÀ.*

Il diritto alla differenza di prezzo, previsto dall'art. 1516, secondo comma, cod. civ. in favore dell'acquirente per la compera in danno, non attiene ad un mero rimborso di spese, così da costituire un titolo distinto dal risarcimento del maggior danno riconosciuto all'acquirente stesso da detta disposizione, ma ha anche esso (al pari dell'analogo diritto spettante al venditore, in base all'ultimo comma del precedente art. 1515, per la vendita in danno) contenuto risarcitorio, correlato alla perdita della maggior somma impiegata per procurarsi la cosa oggetto del contratto ineseguito. Consegue che il giudice non può liquidare tale differenza di prezzo e rinviare a separato giudizio la liquidazione del maggior danno, non essendo consentito scindere il giudizio sul quantum, di modo che la Determinazione della quantità della prestazione risarcitoria dovuta abbia luogo per una parte in un processo e per l'altra in un secondo distinto processo. (V 335/80, mass n 403724; (V 3057/75, mass n 377151; (V 990/61; (V 270/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1515, Cod. Civ. art. 1516, Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)