Sez. 3, Sentenza n. 10505 del 03/07/1998 Ud. (dep. 07/10/1998) Rv. 211984 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Inizio dei lavori - Momento identificativo - Fattispecie: armatura dei pilastri.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
Si configura inizio di lavori di costruzione ogni volta che le opere intraprese, di qualsiasi tipo esse siano e quale che sia lo loro entità , manifestino oggettivamente un'effettiva volontà di realizzare un manufatto. Il proposito criminoso si realizza anche nella fase, necessariamente prodromica e funzionale, dell'armatura dei pilastri con l'installazione delle gabbie di ferro e della carpenteria di contenimento.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)