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Sez. 3, Sentenza n. 3134 del 27/02/1996 Ud. (dep. 03/04/1996) Rv. 204292 - 01

Edilizia - Costruzione edilizia | Scavo o sbancamento di terreno - Attività connessa alla costruzione - Concessione edilizia - Necessità.
Stato
decisa il 1996-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204292-01

Edilizia - Costruzione edilizia

In materia di violazioni edilizie, deve ritenersi che lo scavo o sbancamento di un terreno - con qualsiasi modalità venga effettuato -, che si renda indispensabile per la edificazione nel luogo di un immobile che sullo stesso debba insistere -, è attività che inscindibilmente è connessa con quella successiva alla quale funzionalmente tende e alla quale, del resto, non potrebbe porsi inizio se non esaurita la prima, conseguendone che la concessione edilizia deve imprescindibilmente precedere la materiale esecuzione di tutti quei lavori che necessariamente debbono precedere alla costruzione del fabbricato e che, comportando già di per sè la trasformazione del territorio per la realizzazione della cosa finale, sono da considerarsi un "unicum" con quest'ultima.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)