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Sez. 3, Sentenza n. 2944 del 05/12/1983 Cc. (dep. 21/02/1984) Rv. 162774 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDIZIONATA ALL'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI - IMPOSSIBILITÀ DI ADEMPIERE DOVUTA AD ATTO VOLONTARIO DELL'OBBLIGATO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162774-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDIZIONATA ALL'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI - IMPOSSIBILITÀ DI ADEMPIERE DOVUTA AD ATTO VOLONTARIO DELL'OBBLIGATO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

Il condannato, che abbia beneficiato della sospensione della pena a condizione dell'adempimento di determinati obblighi stabiliti nella sentenza, può invocare l'impossibilità ad adempiere per caso fortuito o forza maggiore, e non, invece, per le ipotesi di impossibilità sopravvenute dipendenti da proprio atto volontario, ostandovi il principio della personalità della pena e della obbligatorietà ed effettività di essa. (nel caso di specie il pretore aveva concesso il beneficio della sospensione della pena in un caso di inquinamento idrico, purché il condannato entro un dato termine avesse provveduto a riportare lo scarico entro i livelli consentiti dalla legge. L'obbligato, avendo ceduto nel frattempo a terzi l'azienda, assumeva, in Sede di incidente di esecuzione, di trovarsi nella impossibilità giuridica di adempiere. È stato ritenuto, invece, che egli rimanesse obbligato, in applicazione del principio che precede).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)