Sez. 3, Sentenza n. 5181 del 27/02/1990 Ud. (dep. 05/04/1990) Rv. 183961 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SOSPENSIONE DELLA PENA DI CUI ALL'ART. 24 LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 - SUBORDINAZIONE AD ADEMPIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SOSPENSIONE DELLA PENA DI CUI ALL'ART. 24 LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 - SUBORDINAZIONE AD ADEMPIMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE.*
In riferimento ai reati di inquinamento idrico previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, il giudice può, con la sentenza di condanna, subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'esatto adempimento di quanto stabilito nella sentenza stessa, solo se questi adempimenti ricadono nella disponibilità del condannato; deve perciò essere cassato senza rinvio il capo della sentenza di merito che subordini il beneficio ad adempimenti posti a carico della pubblica amministrazione. (V mass n 167011; (V mass n 167010; (V mass n 162774).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)