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Sez. 3, Sentenza n. 13005 del 31/05/2006 (Rv. 589610 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI | Inammissibilità dell'appello anteriore al deposito della sentenza - Successivo atto di appello con presentazione dei motivi - Ammissibilità - Integrazione con elementi dell'atto nullo ed inammissibile - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589610-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI

Nel rito del lavoro, la proposizione di appello immediato con riserva dei motivi ex art. 433 cod. proc. civ., al fine di consentire al debitore esecutato di ottenere la sospensione dell'esecuzione, non consuma il potere di impugnazione; pertanto, ove tale appello sia ritenuto inammissibile per mancato inizio dell'esecuzione forzata, non osta alla valida instaurazione del giudizio il gravame proposto con atto successivo, eventualmente anche con l'atto di presentazione dei motivi, non essendo, viceversa, consentito integrarne il contenuto con elementi del precedente atto nullo e inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)