Sez. L, Sentenza n. 10647 del 11/08/2000 (Rv. 539472 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI | Inammissibilità dell'appello anteriore al deposito della sentenza - Successivo atto di appello con presentazione dei motivi - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - RISERVA DEI MOTIVI
Nel rito del lavoro, la proposizione di appello immediato con riserva dei motivi ex art. 433 cod. proc. civ. non consuma il potere di impugnazione; pertanto, ove tale appello sia ritenuto inammissibile, non osta alla valida instaurazione del giudizio il gravame proposto con atto successivo, eventualmente anche con l'atto di presentazione dei motivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)