Sez. L, Sentenza n. 1467 del 04/03/1980 (Rv. 405023 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - INDENNITA DI ALLATTAMENTO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - INDENNITA DI ALLATTAMENTO - ESCLUSIONE.*
Fino all'entrata in vigore dell'art 12 della legge 30 aprile 1969 n 153, che ha modificato l'art 29, comma secondo, n 5 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, eliminando l'esclusione dal computo nella retribuzione, ai fini contributivi, di quanto corrisposto a titolo di compenso eventualmente dovuto per i periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata e la causa, l'indennita di allattamento corrisposta alle lavoratrici madre per periodi di assenza non e soggetta al pagamento dei contributi relativi all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. (V 1287/75, mass n 374785; (V 1286/75, mass n 374784).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 29, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)