Sez. U, Sentenza n. 1287 del 09/04/1975 (Rv. 374785 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - INFORTUNIO DEL LAVORATORE - RETRIBUZIONE PER I PRIMI TRE GIORNI - CARATTERE DI CORRISPETTIVO - SOGGEZIONE AI CONTRIBUTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - INFORTUNIO DEL LAVORATORE - RETRIBUZIONE PER I PRIMI TRE GIORNI - CARATTERE DI CORRISPETTIVO - SOGGEZIONE AI CONTRIBUTI.*
Le somme corrisposte dal datore di lavoro al prestatore d'opera nei primi tre giorni di assenza dal lavoro causata dall'infortunio (e, cioe, nel cosiddetto periodo di carenza assicurativa) hanno natura retributiva e sono, pertanto, soggette ai contributi spettanti agli enti previdenziali (nella specie INPS) a norma dello art 28 del DPR 30 maggio 1955 n 797. Ed, invero, la norma di cui all'art 29 del tu 30 giugno 1965 n 1124 sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro che esenta dai contributi relativi a tale Assicurazione i compensi eventualmente dovuti per i periodi di assenza dal lavoro, ha carattere eccezionale e non e, quindi, applicabili anche alle contribuzioni dovute per altre forme previdenziali. (Conf 1286/75).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. Legge 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 19/01/1963 num. 15 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)