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Sez. U, Sentenza n. 4805 del 14/07/1983 (Rv. 429696 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI - NATURA - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1983-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429696-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI - NATURA - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Al pari del consorzio autonomo del porto di Napoli, costituito in sostituzione dell'ente autonomo del porto di Napoli, ed espressamente qualificato dal legislatore come ente pubblico economico (art. 1 del d.l. 11 gennaio 1974 n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1974 n. 46), anche tale ente autonomo aveva natura di ente pubblico economico, svolgendo in prevalenza attività commerciali nel settore del trasporto, sbarco ed imbarco di merci e passeggeri, nonché della gestione di magazzini ed attrezzature portuali. Ne consegue il carattere privatistico del rapporto di lavoro dei dipendenti di detti enti e la devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario. (V 3731/76, mass n 382430; (V 2896/71, mass n 354136).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/05/1940 num. 500 art. 1, Decreto Legge 11/01/1974 num. 1 art. 1, Legge 11/03/1974 num. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)