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Sez. U, Sentenza n. 2896 del 14/10/1971 (Rv. 354136 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ACCERTAMENTO DI TALE QUALITA - CRITERI - CONTROVERSIA TRA L'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI ED UN SUO DIPENDENTE PER IL PAGAMENTO DI SPETTANZE DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1971-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354136-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ACCERTAMENTO DI TALE QUALITA - CRITERI - CONTROVERSIA TRA L'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI ED UN SUO DIPENDENTE PER IL PAGAMENTO DI SPETTANZE DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Ai fini dell'individuazione di un ente pubblico economico, anche per cio che attiene alla giurisdizione da esercitarsi sui relativi rapporti di lavoro, il criterio di discriminazione fondato sul regime concorrenziale e non monopolistico dell'attivita puo ormai considerarsi non piu richiesto, essendo soltanto essenziale lo svolgimento, per fini istituzionali, di un'attivita di produzione o di scambio, vale a dire l'Esercizio di un'impresa, requisito questo che non viene meno per il fatto che l'ente agisca con l'esclusione dell'iniziativa privata, trattandosi di una circostanza secondaria, dovuta a motivi contingenti di politica legislativa. S'intende che la preordinazione e la direzione immediata dell'attivita al conseguimento di risultati patrimoniali (scopo di lucro), cioe la gestione di affari economici a mezzo di negozi di diritto privato, ancorche strumentalmente e mediatamente collegata al fine pubblico dell'ente ed alla soddisfazione di bisogni e interessi collettivi, di cui e portatore lo stato, rappresentano pur sempre il contrassegno eminente della categoria unitariamente considerata (enti strumentali). (la Corte suprema ha dichiarata la giurisdizione dell' autorita giudiziaria ordinaria in relazione a controversia, per pagamento di varie spettanze, instaurata da ex dipendenti, nei confronti dell' ente autonomo del porto di Napoli, istituito con legge 6 maggio 1940 n 500, riconoscendo la natura di ente pubblico economico di tale ente). (V 1654'70, mass n 347588; 2795'69, mass n 342557; 361'69, mass n 338377; 4406'65; 1407'65; 1678'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2129 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 06/05/1940 num. 500

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)