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Sez. 2, Ordinanza n. 686 del 26/05/1975 Cc. (dep. 15/11/1975) Rv. 131149 - 01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - PERIZIA - IN GENERE - NELL'ISTRUZIONE - INDAGINE RELATIVA - CARATTERE DI ACCERTAMENTO TECNICO - INSUSSISTENZA - VERIFICA DEI RISULTATI - ESTREMI - NORME SUI DIRITTI DELLA DIFESA - PERIZIA - IN GENERE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131149-01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - PERIZIA - IN GENERE - NELL'ISTRUZIONE - INDAGINE RELATIVA - CARATTERE DI ACCERTAMENTO TECNICO - INSUSSISTENZA - VERIFICA DEI RISULTATI - ESTREMI - NORME SUI DIRITTI DELLA DIFESA - PERIZIA - IN GENERE - INAPPLICABILITA.*

L'indagine dattiloscopica, in quanto consiste nella presentazione di un elemento oggettivo, quale documento fotografico di impronte lasciate nel luogo del commesso reato, e nel raffronto delle medesime con i cartellini segnaletici delle persone sospettate, non ha il carattere di accertamento tecnico e non richiede di conseguenza una previa comunicazione giudiziaria al difensore dell'imputato. (Conf 124943, anno 1973; 117423, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 304 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 304 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)