Sez. 2, Ordinanza n. 686 del 26/05/1975 Cc. (dep. 15/11/1975) Rv. 131149 - 01
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - PERIZIA - IN GENERE - NELL'ISTRUZIONE - INDAGINE RELATIVA - CARATTERE DI ACCERTAMENTO TECNICO - INSUSSISTENZA - VERIFICA DEI RISULTATI - ESTREMI - NORME SUI DIRITTI DELLA DIFESA - PERIZIA - IN GENERE - INAPPLICABILITA.*
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - PERIZIA - IN GENERE - NELL'ISTRUZIONE - INDAGINE RELATIVA - CARATTERE DI ACCERTAMENTO TECNICO - INSUSSISTENZA - VERIFICA DEI RISULTATI - ESTREMI - NORME SUI DIRITTI DELLA DIFESA - PERIZIA - IN GENERE - INAPPLICABILITA.*
L'indagine dattiloscopica, in quanto consiste nella presentazione di un elemento oggettivo, quale documento fotografico di impronte lasciate nel luogo del commesso reato, e nel raffronto delle medesime con i cartellini segnaletici delle persone sospettate, non ha il carattere di accertamento tecnico e non richiede di conseguenza una previa comunicazione giudiziaria al difensore dell'imputato. (Conf 124943, anno 1973; 117423, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 304 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 304 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)